Art. 14
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[1](Art. 50 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Le spese di questi stabilimenti e degli istituti che ne fanno parte, o vi sono annessi, saranno a carico dello Stato, salvo disposizioni di leggi speciali.
[3]Le proprieta', pero', le ragioni ed i beni di ogni maniera, di cui tali stabilimenti sono o potessero col tempo venire legalmente in possesso, saranno loro mantenuti a titolo di dotazione, ne' potranno essere distratti dallo scopo cui furono destinati.
[4]I redditi provenienti da queste dotazioni saranno iscritti annualmente a sgravio dello Stato nell'attivo che sara' attribuito a ciascuno degli stabilimenti cui appartengono.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva