Art. 16
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[1](Art. 54 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Nella facolta' di filosofia e lettere dell'Universita' di Torino e nella Accademia di Milano potranno essere dati insegnamenti di lingue antiche e moderne, come eziandio corsi speciali di letteratura e di filosofia, nonche' corsi temporanei relativi di diversi rami di scienze a complemento delle altre Facolta'.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva