Art. 16

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 54 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]Nella facolta' di filosofia e lettere dell'Universita' di Torino e nella Accademia di Milano potranno essere dati insegnamenti di lingue antiche e moderne, come eziandio corsi speciali di letteratura e di filosofia, nonche' corsi temporanei relativi di diversi rami di scienze a complemento delle altre Facolta'.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art16 · fonte su Normattiva