Art. 17
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[2]La durata, l'ordine e la misura degli insegnamenti ed il modo degli esami verranno determinati in un regolamento generale da approvarsi con decreto Reale e nei regolamenti delle singole Facolta' e scuole.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva