Art. 18

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[1](Art. 56 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 5, primo comma, della legge 12 giugno 1904, n. 253).

[2]Il corpo accademico e' formato in tutte le Universita' dai professori ordinari, dai professori straordinari divenuti stabili e, la' dove vi sono, dai dottori aggregati.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art18 · fonte su Normattiva