Art. 2
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[1](Art. 7 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Il Ministro potra' ripartire il Consiglio in tre sezioni corrispondenti ai rami dell'insegnamento. In tal caso un Consigliere designato annualmente dal ministro presiedera' a ciascuna sezione.
[3]Un regolamento determinera' le rispettive attribuzioni.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva