Art. 2

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[1](Art. 7 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]Il Ministro potra' ripartire il Consiglio in tre sezioni corrispondenti ai rami dell'insegnamento. In tal caso un Consigliere designato annualmente dal ministro presiedera' a ciascuna sezione.

[3]Un regolamento determinera' le rispettive attribuzioni.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art2 · fonte su Normattiva