Art. 23
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[1](Art. 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253).
[2]I professori straordinari divenuti stabili potranno, sulla proposta della Facolta', essere promossi ordinari nell'Universita', presso cui si trovano:
[3]1° purche' il ministro, sentito il Consiglio superiore, riconosca in ogni singolo caso che si tratta di una cattedra importante per gli studi della Facolta' o per la cultura scientifica, e che, date le condizioni del momento, essa meriti di essere coperta con un ordinario a preferenza di altri;
[4]2° purche' gli straordinari, che aspirano a diventare ordinari, dimostrino con nuovi lavori pubblicati, o con altri titoli opportuni nel caso delle scuole di applicazione, la loro operosita' scientifica.
[5]Il giudizio sui meriti dei candidati sara' affidato ad una Commissione nominata ai sensi del 2° comma dell'art. 20.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva