Art. 28-ter

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1]((Ai professori ordinari e straordinari che nei tre anni precedenti siano stati inscritti nei ruoli nominativi di imposta di ricchezza mobile per un reddito derivante da esercizio professionale pari o superiore nella media annua all'assegno stabilito nell'articolo 28-bis precedente non potra' essere conferito un secondo insegnamento retribuito, ne' si applicheranno le altre norme dell'articolo medesimo.

[2]Non si terra' conto dei redditi derivanti da opere dell'ingegno regolate dalla legge sui diritti d'autore e dalla legge della proprieta' industriale.

[3]A chiunque, titolare di una cattedra di Istituto superiore, abbia per qualunque titolo altro insegnamento in Istituti di grado superiore, qualunque ne sia il carattere, o sia contemporaneamente professore di scuole medie, non potra' essere dato altro insegnamento, ne' potranno essere applicate le altre norme del precedente articolo)). 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1922, n. 1147

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La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".

Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art28ter · fonte su Normattiva