Art. 29-bis

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[1]((Ai professori ordinari e straordinari spetta il diritto di partecipare al provento delle tasse universitarie.

[2]All'uopo ogni studente od uditore versera' annualmente per il titolo di tassa accademica la somma di L. 100 direttamente alla cassa della Universita' o dell'Istituto a cui si iscrive, restando diminuita di ugual somma la sopratassa di iscrizione.

[3]Colle tasse accademiche versate dagli studenti si costituira' un fondo speciale per ciascuna Universita' od Istituto, che sara' distribuito per due terzi ugualmente fra tutti i professori ordinari e straordinari di quella Universita' od Istituto e per l'altro terzo in proporzione del numero degli studenti inscritti all'anno di corso nel quale e' consigliata dalla Facolta' la materia di ciascun professore.

[4]Per i corsi biennali e triennali si considerano come inscritti quelli del primo anno nel quale la materia e' consigliata e meta' di quelli dell'anno o degli anni successivi.

[5]La somma spettante a ciascun professore non potra' essere inferiore a L. 1500, ne' superiore a L. 6000 per i professori ordinari, e non inferiore a L. 1000 ne' superiore a L. 5000 per gli straordinari. Il minimo e' elevato a L. 2000 per gli straordinari e L. 2500 per gli ordinari nelle Universita' e negli Istituti che hanno piu' di 1000 studenti inscritti. Il Tesoro provvedera' le somme occorrenti per raggiungere il minimo e assorbira' la parte eccedente il massimo delle somme ripartite.

[6]Se vi siano in una stessa citta' piu' Istituti superiori Regi, essi saranno considerati agli effetti del presente articolo come un Istituto solo e i versamenti saranno conglobati e distribuiti con le norme da stabilirsi dal regolamento)). 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1922, n. 1147

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La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".

Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art29bis · fonte su Normattiva