Art. 29-quater
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
((Per far fronte ai nuovi oneri determinati dalla applicazione delle disposizioni stabilite nei precedenti articoli 28-bis e seguenti al personale del R. Istituto di studi superiori di Firenze, della R. scuola navale superiore di Genova, dei Regi Istituti clinici di perfezionamento di Milano, della Scuola superiore di chimica industriale di Bologna, il Tesoro provvedera' all'assegnazione dei maggiori fondi occorrenti agli Istituti stessi, quando sia accertata la impossibilita' di provvedervi con i mezzi del proprio bilancio)). 33
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1922, n. 1147
33La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".
Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva