Art. 29-sexies
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1]((Al professore ordinario o straordinario di discipline archeologiche nominato temporaneamente direttore della Scuola archeologica italiana di Atene spettano le competenze per il secondo insegnamento e per quote sulla sopratassa di iscrizione alle quali avrebbe diritto qualora esercitasse il suo normale ufficio presso l'Universita' o l'Istituto d'istruzione superiore a cui appartiene)).
[2]33
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1922, n. 1147
33La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".
Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva