Art. 29-ter
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[1]((L'assegnazione del secondo insegnamento ai professori che vi hanno diritto sara' fatta dal rettore, o dal capo dell'Istituto, su conforme proposta della Facolta' o scuola.
[2]Si dovranno prima coprire le esercitazioni che su conforme parere del Consiglio superiore siano dichiarate complemento necessario di un insegnamento obbligatorio, e, seguendo il criterio dell'affinita', gli insegnamenti di materie obbligatorie cui non si fosse provveduto ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 24 e 34.
[3]Quando non sia disponibile un insegnamento obbligatorio affine o un corso di esercitazioni in materia affine, obbligatorio ai sensi del precedente comma, si attribuira' come secondo insegnamento una materia facoltativa o un corso di esercitazioni.
[4]Gli insegnamenti obbligatori o facoltativi ed i corsi di esercitazioni obbligatori che non fossero assegnati a professori ordinari o straordinari saranno conferiti per incarico a professori non di ruolo con le norme stabilite dal regolamento.
[5]Il conferimento dell'incarico e' compatibile con l'esercizio della libera docenza.
[6]Gli studenti saranno tenuti a frequentare le esercitazioni dichiarate complemento necessario di un insegnamento obbligatorio nell'ordine stabilito dalle Facolta' o Scuole.
[7]Contro la decisione della Facolta', che ha carattere esecutivo, e' ammesso, entro i trenta giorni, il ricorso al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica)). 33
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1922, n. 1147
33La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".
Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva