Art. 3

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[1](Art. 8 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]Ove il Ministro non presieda di persona il Consiglio presieduto dal vice presidente eletto dal Re fra i membri di esso ad ogni biennio. Un funzionario del Ministero adempie le funzioni di segretario del Consiglio. Per la validita' delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno 19 consiglieri.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art3 · fonte su Normattiva