Art. 31
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[1](Art. 10 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con una indennita' di L. 30 per ogni lezione effettivamente impartita.
[3]Tale indennita' non puo' superare 1800 lire annue.
[4]Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con 2000 lire annue.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva