Art. 32
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[1](Art. 11 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]((Tutti i professori sono obbligati a dare entro l'anno accademico e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso non meno di 50 lezioni e il doppio nel caso che abbiano assunto un secondo insegnamento o nel caso del terzultimo comma dell'art. 28-bis. 33
[3]Il libero docente sara' tenuto a far risultare il numero di lezioni impartite sul proprio registro delle lezioni, come il professore ufficiale)). 33
[4]Alla fine di ogni anno accademico sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione, il numero delle lezioni date da ogni singolo professore.
[5]Il professore che, senza giusti motivi, riconosciuti dal Ministero su relazione del Consiglio accademico, non adempie all'obbligo anzidetto, e' ammonito, e dell'ammonizione e' data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Se l'ammonizione restera' inefficace, il professore sara' deferito al Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale procedera' a norma degli articoli 38 e 39 del presente testo unico.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1922, n. 1147
33La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".
Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva