Art. 33
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 16 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Universita' o dell'Istituto ove insegnano.
[3]Possono pero' essere autorizzati dal ministro a risiedere in localita' prossima a quella in cui esercitano l'insegnamento, quando cio' sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva