Art. 33

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[1](Art. 16 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Universita' o dell'Istituto ove insegnano.

[3]Possono pero' essere autorizzati dal ministro a risiedere in localita' prossima a quella in cui esercitano l'insegnamento, quando cio' sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art33 · fonte su Normattiva