Art. 34
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[2]((I professori ordinari e straordinari delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori di grado universitario possono, con il loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Universita' o di altro Istituto.
[3]I professori ordinari possono altresi' essere trasferiti, con il loro consenso, anche nella stessa Universita' od Istituto, ad una altra cattedra, ma in questo caso:
- a)deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze tra loro intimamente connesse, a seconda di quanto verra' stabilito dai regolamenti speciali delle Facolta' o scuole, oppure:
- b)il professore, di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualita' di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra a cui occorre di provvedere o essere riuscito nella terna in un concorso bandito per essa.
[4]Sia nel caso del 1° come del 2° comma pel trasferimento occorre la proposta della Facolta' interessata e il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.
[5]Potranno essere trasferiti alle Universita' e agli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica anche i professori ordinari e straordinari degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, che dipendano da altri Ministeri purche':
- a)questi professori abbiano gia' effettivamente occupato nelle Universita' in qualita' di ordinari o straordinari una cattedra della stessa materia di quella cui intendano di essere trasferiti, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per ordinario o straordinario della stessa materia in una Universita';
- b)e gli ordinamenti degli Istituti superiori cui appartengono consentono il trasferimento di un professore ordinario o straordinario di Universita' agli Istituti medesimi)).
Testo vigente dal 24 agosto 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 32 su Normattiva