Art. 35

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[1](Art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 481).

[2]Ogni trasferimento deve essere proposto dalla Facolta' o scuola, in cui e' vacante la cattedra da conferirsi, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari appartenenti alle Facolta' o scuole medesime e di due terzi dei presenti alla relativa adunanza con motivazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione.

[3]Nessun trasferimento puo' essere proposto prima che sia trascorso un mese dalla vacanza della cattedra a cui si deve provvedere.

[4]Nel caso in cui la vacanza abbia luogo per trasferimento del titolare essa si intendera' avvenuta nel giorno in cui fu registrato il relativo decreto.

[5]Il trasferimento, quando non sia decretato entro dicembre, avra' effetto soltanto col principio dell'anno accademico successivo.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art35 · fonte su Normattiva