Art. 36
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[2]I professori ordinari, gli straordinari ed i dottori aggregati non possono essere, salvi i casi di cui agli articoli 37 e 38 del presente testo unico, ne' sospesi, ne' rimossi, ne' comechessia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi, se non per le cause e colle forme infrascritte.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva