Art. 36

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[1](Art. 105 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 39 della legge 16 febbraio 1861, n. 82 - Art. 4, ultimo comma, della legge 12 giugno 1904, n. 253).

[2]I professori ordinari, gli straordinari ed i dottori aggregati non possono essere, salvi i casi di cui agli articoli 37 e 38 del presente testo unico, ne' sospesi, ne' rimossi, ne' comechessia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi, se non per le cause e colle forme infrascritte.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art36 · fonte su Normattiva