Art. 37

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 106 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 40 della legge 16 febbraio 1861, n. 82 - Art. 4, ultimo comma, della legge 12 giugno 1904, n. 253).

[2]Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione dei professori ordinari e straordinari e dei dottori aggregati sono: l'avere, per atti contrari all'onore, incorso la perdita della pubblica considerazione; l'avere coll'insegnamento e cogli scritti impugnate le verita' sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principi e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'aver infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell'insubordinazione alle autorita' e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'Universita'.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art37 · fonte su Normattiva