Art. 37
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[2]Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione dei professori ordinari e straordinari e dei dottori aggregati sono: l'avere, per atti contrari all'onore, incorso la perdita della pubblica considerazione; l'avere coll'insegnamento e cogli scritti impugnate le verita' sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principi e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'aver infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell'insubordinazione alle autorita' e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'Universita'.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva