Art. 38

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[1](Art. 107 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Articoli 41 e 42 della legge 16 febbraio 1861, n. 82 - Art. 4, ultimo comma, della legge 12 giugno 1904, n. 253).

[2]Il ministro non puo' tuttavia sottoporre al Re un decreto di sospensione o di rimozione di alcuno fra i professori ordinari e straordinari e dottori aggregati che dietro giudizio conforme del Consiglio superiore.

[3]Il Consiglio superiore, che in tal caso dovra' essere composto di almeno due terzi dei suoi membri, non procedera' all'esame di questi, fatti senza l'intervento di un consultore legale, e senza essersi prima aggiunti due delegati della Facolta' alla quale appartiene l'incolpato.

[4]Questi delegati saranno scelti dalla Facolta' fra i membri pari in grado all'incolpato, ed avranno voto deliberativo nel Consiglio.

[5]Tanto i membri del Consiglio quanto i delegati della Facolta' non potranno ricusare tale incarico se non per cause determinate, intorno alla validita' delle quali pronunciera' il ministro.

[6]In ogni caso, quelli fra essi che per qualsiasi motivo non potranno assistere a tali tornate del Consiglio, verranno surrogati sino al compimento dei due terzi.

[7]I surroganti saranno scelti, secondo i casi, dal ministro o dalla Facolta' nelle stesse categorie in cui vogliono essere presi i surrogati.

[8]L'incolpato dovra' essere ammesso innanzi al Consiglio cosi costituito per esporvi le sue difese.

[9]Il giudizio del Consiglio sara' testualmente inserito nel decreto Ministeriale che emanera' relativamente al procedimento intentato.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art38 · fonte su Normattiva