Art. 39

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[1](Art. 108 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 43 della legge 16 febbraio 1861, n. 82 - Art. 4, ultimo comma, della legge 12 giugno 1904, n. 253).

[2]La sospensione non puo' eccedere due anni.

[3]Essa importa la perdita dello stipendio. Oltre a cio' il tempo in cui essa dura, non corre per l'anzianita' nella Facolta', ne' e' computato negli anni di servizio.

[4]La rimozione importa perdita di tutti i diritti inerenti alle funzioni esercitate nelle Universita' ed al servizio prestato nelle medesime.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art39 · fonte su Normattiva