Art. 39
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[2]La sospensione non puo' eccedere due anni.
[3]Essa importa la perdita dello stipendio. Oltre a cio' il tempo in cui essa dura, non corre per l'anzianita' nella Facolta', ne' e' computato negli anni di servizio.
[4]La rimozione importa perdita di tutti i diritti inerenti alle funzioni esercitate nelle Universita' ed al servizio prestato nelle medesime.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva