Art. 41
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[1](Art. 17 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]I professori, compiuta l'eta' di 75 anni, sono collocati a riposo sono ammessi a liquidare la pensione o la indennita' loro spettante a termini di legge.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva