Art. 42

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[1](Art. 110 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 45 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

[2]Quando, indipendentemente dalle cause previste agli articoli 37 e 40 del presente testo unico, un membro del corpo accademico rinunzia al proprio ufficio, se il servizio che ha prestato nell'Universita' cui e' addetto, eccede i dieci anni, potra' ottenervi, secondo le funzioni di cui e' investito, il titolo di professore o di dottore aggregato onorario; se poi il servizio eccede i venti anni (e per i professori dell'Universita' di Napoli, quindici), al predicato di onorario sara' sostituito quello di emerito. Questi titoli sono accordati dal Re, o con approvazione del Re, dalle rispettive Facolta'. Il professore ordinario che rinunzia al suo ufficio, puo' assumere nella Facolta' cui appartiene, la qualita' di dottore aggregato, od anche di semplice privato insegnante.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art42 · fonte su Normattiva