Art. 43
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[1](Art. 111 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]I richiami che potessero levarsi contro gl'insegnanti a titolo ufficiale che non sono ne' ordinari ne' straordinari e contro gl'insegnanti a titolo privato, saranno portati dinanzi al ministro il quale, sentito il Consiglio superiore, prendera' i provvedimenti opportuni.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva