Art. 43

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 111 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]I richiami che potessero levarsi contro gl'insegnanti a titolo ufficiale che non sono ne' ordinari ne' straordinari e contro gl'insegnanti a titolo privato, saranno portati dinanzi al ministro il quale, sentito il Consiglio superiore, prendera' i provvedimenti opportuni.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art43 · fonte su Normattiva