Art. 44
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 112 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 44 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).
[2]In ogni evento pero' il ministro potra' far chiudere temporaneamente i corsi che fossero occasione di scandali, e potessero provocare disordini. In caso d'urgenza questa stessa facolta' apparterra' al rettore della Universita' nella citta' ove esso si trova, od al R. provveditore se in altre citta'. Queste autorita' scolastiche dovranno immediatamente riferirne al ministro per l'approvazione e per le opportune disposizioni.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva