Art. 45
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 77 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]I dottori aggregati sono mantenuti nelle Universita' nelle quali esistono attualmente. La qualita' di dottore aggregato si ottiene per mezzo dei concorsi che a questo fine saranno annualmente intimati nelle diverse Facolta'.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva