Art. 45

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[1](Art. 77 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]I dottori aggregati sono mantenuti nelle Universita' nelle quali esistono attualmente. La qualita' di dottore aggregato si ottiene per mezzo dei concorsi che a questo fine saranno annualmente intimati nelle diverse Facolta'.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art45 · fonte su Normattiva