Art. 46

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[1](Art. 78 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]Per essere ammessi al concorso di aggregazione in una Facolta' conviene aver ottenuto almeno da due anni la laurea che si conferisce nella medesima, od essere in possesso di titoli riputati equivalenti a questa laurea. L'estimazione di tali titoli sara' fatta, salvo ricorso al Consiglio superiore, dalla Facolta'.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art46 · fonte su Normattiva