Art. 47
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[1](Art. 79 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Vi sara' un concorso per ogni anno in ciascuna Facolta', talche' ognuna delle diverse materie che vi si insegnano possa divenire in breve stadio di tempo oggetto d'un concorso.
[3]Il numero dei candidati che in ogni concorso potranno essere promossi all'aggregazione, non eccedera' mai quello di due.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva