Art. 49

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[1](Art. 81 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]I concorsi avranno luogo dinanzi a Commissioni appositamente istituite, e colla maggiore pubblicita' possibile, per via di esperimenti orali e scritti in ognuna delle materie che formano argomento dei concorsi medesimi.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art49 · fonte su Normattiva