Art. 50
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[1](Art. 82 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Ciascuna di queste Commissioni sara' composta del preside della rispettiva Facolta', il quale ne avra' la presidenza, del professore ordinario o straordinario al quale e' affidato l'insegnamento della materia del concorso, di tre membri eletti nel suo seno dall'intiera Facolta', e di quattro altri membri scelti dal ministro o nel Corpo accademico o fuori di esso fra coloro che saranno riputati idonei a tale uffizio.
[3]Nelle Facolta' dove la stessa materia e' affidata a piu' professori, ciascuno di essi sara' chiamato alternativamente a far parte delle Commissioni che pei concorsi sopra questa materia saranno istituite.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva