Art. 51

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[1](Art. 83 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]A queste Commissioni spettera' l'apprezzare il merito di cui i singoli candidati avranno dato prova nei diversi esperimenti, e di pronunziare, ove occorra, definitivamente nei limiti prescritti nell'alinea dell'art. 47 la promozione di coloro che si saranno chiariti piu' idonei.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art51 · fonte su Normattiva