Art. 52
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[1](Art. 84 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Non pertanto la qualita' di dottore aggregato potra' senza altro essere conferita dal Re ed anche mediante elezione con due terzi di maggioranza dalle diverse Facolta', a coloro cui puo' essere, a termini dell'art. 24, conferita quella di professore ordinario senza concorso.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva