Art. 53
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[1](Art. 85 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]I dottori aggregati suppliscono, in caso di temporario impedimento, i professori per gli insegnamenti di cui questi sono ufficialmente incaricati, fanno parte delle Commissioni istituite per gli esami speciali e generali, e sono chiamati ad argomentare nell'ultimo esperimento di laurea. Nel caso che mancassero dottori aggregati applicati alla speciale scienza cui occorre supplire negli insegnamenti, o per entrare a formar parte della Commissione di esame, o finalmente per l'argomentazione, e' fatta facolta' al preside di scegliere persona idonea fra gli estranei al corpo accademico, ma a preferenza fra i liberi insegnanti.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva