Art. 54
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[1](Art. 86 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]I dottori aggregati non hanno stipendio fisso, ma sono loro assegnate convenienti indennita' per l'ufficio prestato nel supplire i professori, e per le altre funzioni accademiche cui potessero essere chiamati ad esercitare.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva