Art. 55
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 87 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Il Consiglio superiore decide, sopra rapporto del rettore dell'Universita' alla fine di ogni anno accademico, salvo ricorso al Ministero se le indennita' da pagarsi ai dottori aggregati a titolo di supplenti dei professori debbono prelevarsi in tutto od in parte sugli stipendi dei professori surrogati.
[3]Tali indennita' non saranno interamente a carico dello Stato senonche' nei casi in cui il professore sia impedito per cagione di pubblico servizio o di malattia.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva