Art. 56
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[2]I professori ordinari ed i professori straordinari, oltre l'insegnamento che loro e' officialmente affidato, potranno dare, nelle Facolta' a cui sono addetti, corsi privati sopra tutte le materie che vi insegnano o sulle materie affini. Nessuno di essi potra' ripetere a titolo privato l'insegnamento che da' o dovrebbe dare a titolo pubblico.
[3]I suddetti professori non hanno diritto ad alcuna retribuzione per i corsi liberi che impartiscono.
[4]I dottori aggregati sono di diritto liberi insegnanti ciascuno per gli insegnamenti prescritti nel programma ufficiale delle rispettive Facolta' o ad essi attinenti.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva