Art. 6
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[1](Art. 12 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Il Consiglio giudica dei mancamenti e delle colpe imputate ai professori delle Universita', quando esse possano farli incorrere nella deposizione o sospensione per un tempo maggiore di due mesi udite sempre le difese dell'incolpato.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva