Art. 62
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[1](Art. 99 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]L'esame di cui all'articolo precedente, sara' dato da una Commissione nominata dal ministro, presieduta dal preside della Facolta' cui si riferisce il soggetto dello esame, e composta in numero eguale di membri scelti nella Facolta' stessa e di membri estranei alla medesima.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva