Art. 63

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[1](Art. 100 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]L'autorizzazione d'insegnare a titolo privato e' conceduta per le citta' dove esiste un'Universita' od una Facolta', e rispettivamente pei soli corsi che ivi si professano a titolo pubblico. La sorveglianza sul privato insegnamento viene esercitata dal rettore nella citta' dove esiste una Universita' ed in quelle dove havvi una sola Facolta', dal preside di essa.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art63 · fonte su Normattiva