Art. 64
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[1](Art. 102 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]I corsi dati a titolo privato secondo le norme prescritte dal presente testo unico avranno lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva