Art. 65
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[1](Art. 103 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]I corsi di cui nell'articolo precedente, non potranno essere sospesi e chiusi definitivamente se non previo il parere del Consiglio superiore, sentiti gli insegnanti del cui corso si tratta, nelle loro difese, salvo il disposto dell'art. 44 del presente testo unico.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva