Art. 66
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[1](Art. 104 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Il privato insegnante perde tale qualita' se per cinque anni consecutivi non l'esercito' senza legittimo impedimento.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva