Art. 67
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[1](Art. 3 della legge 28 maggio 1903, n. 224).
[2]Coloro i quali otterranno l'abilitazione alla libera docenza o il trasferimento di essa da una ad altra Universita' od Istituto, dovranno, per l'emissione del relativo decreto, pagare le tasse fissate dalla tabella F annessa al presente testo unico.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva