Art. 68
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Articoli 121 e 124 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 1 della legge 31 luglio 1862, n. 719 - Art. 2 della legge 30 maggio 1875, n. 2513).
[2]Gli insegnanti dei corsi a cui si applica l'art. 64 del presente testo unico hanno diritto ad una quota della tassa d'iscrizione pagata dagli studenti iscritti ai loro corsi.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva