Art. 7
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[1](Art. 13 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Puo' tuttavia il ministro, in caso d'urgenza o per far cessare un grave scandalo, sospendere d'autorita' propria un professore universitario, sino a provvedimento da emanare dal Consiglio superiore.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva