Art. 71
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[1](Art. 151 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Il rettore mantiene nelle condizioni che loro sono fatte dalla legge e dai regolamenti, le autorita' e gli ufficiali che sono preposti alle diverse Facolta' ed agli stabilimenti che sono annessi alla Universita'.
[3]A questo fine riforma e, secondo i casi, annulla i loro atti, salvo ricorso al ministro.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva