Art. 72

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[1](Art. 152 della legge 13 novembre 1859, n. 3725. - Art. 48, comma 2°, della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

[2]Informa il ministro intorno al modo con cui ciascuno degli insegnanti attende al disimpegno de' propri doveri accademici. Fa le opportune ammonizioni ufficiali ai trasgressori di questi doveri e ne fa tener nota in apposito registro.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art72 · fonte su Normattiva