Art. 72
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 152 della legge 13 novembre 1859, n. 3725. - Art. 48, comma 2°, della legge 16 febbraio 1861, n. 82).
[2]Informa il ministro intorno al modo con cui ciascuno degli insegnanti attende al disimpegno de' propri doveri accademici. Fa le opportune ammonizioni ufficiali ai trasgressori di questi doveri e ne fa tener nota in apposito registro.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva