Art. 73

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[1](Art. 153 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 48, comma 3°, della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

[2]Vigila sopra tutta la scolaresca, chiede ai presidi delle rispettive Facolta' ed ai membri del corpo accademico informazioni intorno ai progressi degli studenti, all'ordine dei loro studi, e alla loro diligenza. Mantiene in tutti gli stabilimenti universitari l'osservanza della disciplina scolastica.

[3]Conferma o, secondo i casi, mitiga od annulla, a norma della legge e dei regolamenti i giudizi disciplinari che in via di ricorso sono portati dinanzi a lui.

[4]Designa al ministro per gli opportuni riguardi gli studenti che si saranno segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art73 · fonte su Normattiva