Art. 74

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[1](Art. 154 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]Fa annualmente una relazione, che trasmette unitamente a quelle parziali dei presidi di Facolta', intorno alle condizioni dell'insegnamento, ed ai risultati degli esami e dei concorsi nelle Facolta' stesse, ed intorno allo stato del materiale annesso ai vari stabilimenti dell'Universita'.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art74 · fonte su Normattiva