Art. 75

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 155 della legge l3 novembre 1859, n. 3725 - Art. 48, quarto capoverso, della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

[2]Pronunzia intorno ai ricorsi relativi alle immatricolazioni, alle iscrizioni ai corsi ed all'ammissione agli esami.

[3]Pronunzia egualmente, salvo ricorso al ministro, intorno alle tasse che a questi diversi oggetti si riferiscono.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art75 · fonte su Normattiva