Art. 75
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[1](Art. 155 della legge l3 novembre 1859, n. 3725 - Art. 48, quarto capoverso, della legge 16 febbraio 1861, n. 82).
[2]Pronunzia intorno ai ricorsi relativi alle immatricolazioni, alle iscrizioni ai corsi ed all'ammissione agli esami.
[3]Pronunzia egualmente, salvo ricorso al ministro, intorno alle tasse che a questi diversi oggetti si riferiscono.
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